Avvertenza 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure  per
  contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le  misure  di  cui  al
((decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  52
del 2 marzo 2021, adottato)) in attuazione dell'articolo 2, comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in  entrata  e  in
uscita dai territori delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla. 
  3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona
rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di  Trento
e Bolzano individuate con ordinanza  del  Ministro  della  salute  ai
sensi dell'articolo 1, comma  16-bis,  del  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  nelle  quali  l'incidenza  cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei
dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. 
  4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti  delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche'
ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto
salvo quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  ((del  presente
decreto)): 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  recante
          «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
          da COVID-19», del decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19»,    e    del
          decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori
          disposizioni  urgenti  in  materia   di   spostamenti   sul
          territorio nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19»», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 2021, n. 52, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
              «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
          Le misure di cui all'articolo 1 sono  adottate  con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per  il
          contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  materia  di
          vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia  e  di  concorsi
          pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          maggio 2021, n. 76. 
              «Art. 1 (Ulteriori misure per contenere  e  contrastare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19). - (Omissis). 
              2. Dal 7 aprile al 30  aprile  2021,  nelle  Regioni  e
          Province autonome di Trento e Bolzano i  cui  territori  si
          collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo  1,  comma
          16-septies, lettera d), del decreto-legge 16  maggio  2020,
          n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
          2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per  la  zona
          arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies,  lettera
          b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020.  In  ragione
          dell'andamento  dell'epidemia,  nonche'  dello   stato   di
          attuazione del piano strategico nazionale  dei  vaccini  di
          cui all'articolo 1, comma  457,  della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178,  con  particolare  riferimento  alle  persone
          anziane e  alle  persone  fragili,  con  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri  sono  possibili  determinazioni  in
          deroga al primo periodo  e  possono  essere  modificate  le
          misure stabilite dal provvedimento di cui al  comma  1  nel
          rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  del
          decreto-legge n. 19 del 2020. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  16-bis,
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74: 
              «Art. 1. (Misure di contenimento della  diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
              16-bis.  Il  Ministero  della  salute,  con   frequenza
          settimanale,   pubblica   nel   proprio    sito    internet
          istituzionale e comunica ai  Presidenti  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  i  risultati  del
          monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto  del
          Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio  2020.  Il  Ministro
          della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti
          delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
          dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di  cui
          al decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
          sentito altresi' sui dati monitorati  il  Comitato  tecnico
          scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,  una  o
          piu' regioni  nel  cui  territorio  si  manifesta  un  piu'
          elevato rischio epidemiologico e in cui,  conseguentemente,
          si applicano le specifiche misure individuate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25  marzo  2020,
          n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2020, n.  35,  aggiuntive  rispetto  a  quelle  applicabili
          sull'intero   territorio   nazionale.   Lo   scenario    e'
          parametrato  all'incidenza  dei  contagi   sul   territorio
          regionale ovvero all'incidenza dei contagi  sul  territorio
          regionale unitamente alla percentuale  di  occupazione  dei
          posti letto in area  medica  e  in  terapia  intensiva  per
          pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni
          in una delle zone  individuate  dal  comma  16-septies  del
          presente articolo. Le ordinanze di cui al  secondo  periodo
          sono efficaci per un periodo  minimo  di  quindici  giorni,
          salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
          l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
          allo scadere del  termine  di  efficacia  dei  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei  quali
          sono  adottate,  salva  la  possibilita'  di  reiterazione.
          L'accertamento della permanenza per quattordici  giorni  in
          uno scenario inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le
          misure  restrittive  comporta  in  ogni   caso   la   nuova
          classificazione. Con ordinanza del Ministro  della  salute,
          adottata  d'intesa   con   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate,  in   ragione   dell'andamento   del   rischio
          epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui  al
          decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020,  puo'
          essere in ogni momento prevista, in relazione a  specifiche
          parti     del     territorio     regionale,     l'esenzione
          dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
          verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina  di
          regia di cui  al  presente  articolo  sono  pubblicati  per
          estratto in relazione al monitoraggio  dei  dati  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero  della  salute.  Ferma
          restando  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  276
          del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la  stessa
          e' stata adottata sono pubblicati entro  tre  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
              «Art. 1. (Misure urgenti per evitare la diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
              2. Ai sensi e per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                a)  limitazione  della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                b) chiusura al pubblico  di  strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                c) limitazioni  o  divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                d)  applicazione  della   misura   della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                e) divieto assoluto  di  allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                f); 
                g) limitazione  o  sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                h) sospensione delle cerimonie  civili  e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa  con
          la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose  diverse
          dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
          ai fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  religiose  in
          condizioni di sicurezza; 
                i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
          da ballo, discoteche, sale giochi, sale  scommesse  e  sale
          bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
          o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                l) sospensione dei congressi, ad eccezione di  quelli
          inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
          continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento  sociale
          e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o  congressuale,
          salva la possibilita' di svolgimento a distanza; 
                m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
          sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi  pubblici  o
          privati,  ivi  compresa  la  possibilita'  di  disporre  la
          chiusura temporanea di  palestre,  centri  termali,  centri
          sportivi, piscine, centri  natatori  e  impianti  sportivi,
          anche se privati, nonche' di disciplinare le  modalita'  di
          svolgimento degli allenamenti  sportivi  all'interno  degli
          stessi luoghi; 
                n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
          ricreative, sportive  e  motorie  svolte  all'aperto  o  in
          luoghi  aperti  al   pubblico,   garantendo   comunque   la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                o) possibilita'  di  disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                p) sospensione dei servizi educativi  per  l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  nonche'   delle   istituzioni   di
          formazione  superiore,  comprese  le   universita'   e   le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di corsi professionali,  master,  corsi  per  le
          professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'
          dei corsi professionali e delle attivita' formative  svolti
          da altri enti pubblici, anche territoriali e locali,  e  da
          soggetti privati, o  di  altri  analoghi  corsi,  attivita'
          formative o prove di esame, ferma la possibilita' del  loro
          svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; 
                q)  sospensione  dei   viaggi   d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                r) limitazione o sospensione dei servizi di  apertura
          al pubblico o chiusura dei musei e degli altri  istituti  e
          luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'  dell'efficacia
          delle  disposizioni  regolamentari  sull'accesso  libero  o
          gratuito a tali istituti e luoghi; 
                s) limitazione della presenza fisica  dei  dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                t)  limitazione   o   sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                u)  limitazione   o   sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                v)  limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                z)  limitazione  o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                aa) limitazione o sospensione di fiere e  mercati,  a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                bb)  specifici  divieti   o   limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                cc) divieto o limitazione dell'accesso di  parenti  e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                dd) obblighi di comunicazione al  servizio  sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                ee)  adozione  di  misure  di   informazione   e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                ff) predisposizione di  modalita'  di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                gg)  previsione  che  le  attivita'   consentite   si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                hh)  eventuale   previsione   di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate; 
                hh-bis) obbligo di avere sempre con  se'  dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                  1)  i  soggetti  che  stanno  svolgendo   attivita'
          sportiva; 
                  2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                  3)  i  soggetti   con   patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita' 2. Nelle more  dell'adozione  dei  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
          e con efficacia limitata fino a tale momento,  in  casi  di
          estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
          misure di cui all'articolo 1 possono  essere  adottate  dal
          Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833. 
                  (Omissis).».